Articolo 4 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione
a) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
b) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
c) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell' assemblea per le approvazione e le modifìcazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina agli organi direttivi dell'associazione.
d) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
e) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
f) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
g) Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
h) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 150,00 (centocinquanta e zero centesimi) versate dai soci fondatori nella misura di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) per ciascuno.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
(a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
(b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
(c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
(d) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione stessa e da parte dei già associati a titolo di rinnovo della quota;
(e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
(f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
(g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.